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Giurisprudenza 5 agosto 2026 4 min

Non si cancella l'articolo, si cancella il nome

La CNIL spiega come si tratta una richiesta di rimozione dei propri dati da un articolo di stampa online, con i criteri di bilanciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e sei esempi di rifiuto non ammissibile

Il 5 agosto 2026 la CNIL ha pubblicato una scheda su una richiesta che gli organi di stampa ricevono di continuo: la domanda di una persona di far sparire i propri dati da un articolo pubblicato online.

Quali diritti restano in piedi contro la stampa

L'art. 85 del GDPR chiede agli Stati di conciliare protezione dei dati e libertà di espressione. In Francia l'art. 80 della legge Informatique et Libertés esclude, per i trattamenti giornalistici professionali e nella misura in cui la deroga sia necessaria, i diritti di informazione, accesso, rettifica e limitazione. Restano invece applicabili l'opposizione dell'art. 21 e la cancellazione dell'art. 17.

C'è un limite che va detto subito a chi presenta la richiesta: queste norme non permettono di chiedere la rimozione dell'articolo nella sua interezza. Riguardano soltanto i dati che rendono identificabile la persona.

E non sono diritti assoluti. Il titolare può rifiutare se dimostra che esistono motivi legittimi cogenti prevalenti sui diritti dell'interessato (art. 21), oppure che il trattamento è necessario all'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione (art. 17).

I criteri di bilanciamento della CEDU

La Corte europea dei diritti dell'uomo impone un bilanciamento caso per caso e ha pubblicato una serie non esaustiva di criteri a cui i media possono riferirsi:

  • la natura dell'informazione in questione
  • il tempo trascorso dai fatti, dalla prima pubblicazione e dalla messa in rete dell'articolo
  • l'interesse attuale dell'informazione e il contributo della pubblicazione a un dibattito di interesse generale
  • la notorietà del richiedente
  • il comportamento anteriore del richiedente, in particolare il suo atteggiamento verso i media
  • le eventuali ripercussioni pregiudizievoli della persistenza della diffusione
  • l'accessibilità del contenuto online

Il rifiuto va motivato in concreto

L'art. 12 impone di motivare l'eventuale rifiuto, e la CNIL precisa che una motivazione generale e teorica non basta: il media deve dimostrare in concreto, rispetto agli argomenti del richiedente e alle circostanze della pubblicazione, perché quel trattamento sia necessario. Sono indicate come non ammissibili formule del tipo «non possiamo accogliere la sua richiesta in nome del diritto all'informazione», «non cancelliamo articoli, salvo errore manifesto», «le informazioni sul suo caso sono di interesse per il pubblico», «contribuiamo a scrivere la storia locale».

Se la richiesta viene accolta: si anonimizza

Accogliere non significa ritirare l'articolo, ma togliere gli elementi identificativi, diretti (nome e cognome) e indiretti (la presidente dell'associazione W, il comandante della polizia municipale del comune di X, il vincitore della gara Y, l'unica residente dell'edificio all'indirizzo Z). In concreto è un'anonimizzazione dell'articolo pubblicato.

E non finisce lì. L'art. 17 obbliga il media a informare gli altri titolari che trattano quei dati: le società a cui l'articolo è stato ceduto per contratto, come testate dello stesso gruppo o aggregatori di contenuti, e i motori di ricerca, perché aggiornino i risultati che rinviano al contenuto modificato.

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