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Sanzione 22 settembre 2026 5 min

Telecamere negli spogliatoi dal 2007: la difesa elenca cosa non riprendevano, e perde

Ottomila euro all'azienda che gestisce gli impianti sportivi del Comune di Trento. Le telecamere inquadravano gli armadietti, non le cabine né le docce. Non è bastato: il luogo porta con sé un'aspettativa di riservatezza che non dipende da dove punta l'obiettivo

In due righe

Garante, provv. n. 619 del 3 settembre 2026 (doc. web n. 10294255): 8.000 euro all'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, par. 1, lett. c) ed e), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, nonché dell'art. 2-ter del Codice.

Le telecamere erano negli spogliatoi della piscina del centro sportivo Trento Nord, a Gardolo, e inquadravano l'area degli armadietti dove gli utenti lasciano gli effetti personali. Erano state installate per fermare i furti di portafogli e telefoni, che secondo l'azienda avevano prodotto «insicurezza e conseguente senso di disagio degli utenti». L'impianto era coperto da un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale stipulato il 13 settembre 2007, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Cosa non ha retto

Lo spogliatoio è un luogo ad elevata aspettativa di riservatezza, e questo non dipende da quale porzione dell'ambiente entri nell'inquadratura. Il trattamento è risultato privo di una base giuridica adeguata e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. Sono emerse carenze nelle informative agli utenti, e quella destinata ai lavoratori ripresi è arrivata soltanto dopo l'avvio dell'istruttoria: un'informativa che nasce come risposta a un'ispezione non è un'informativa, è una toppa.

Le settantadue ore, e perché riguardano ogni impianto

L'azienda dichiarava una conservazione di settantadue ore. Il Garante non contesta che siano troppe: contesta che non siano state accompagnate da una valutazione specifica che ne dimostrasse la necessità. È la differenza fra scegliere un termine e adottarlo. Chiunque gestisca un impianto di videosorveglianza ha in informativa un numero di ore o di giorni: la domanda da farsi non è se quel numero sia difendibile in astratto, ma se esista un documento che spieghi perché è quello e non la metà. Nel corso del procedimento l'azienda ha ridotto i tempi di conservazione, oltre a disattivare e rimuovere le telecamere dagli spogliatoi e ad aggiornare cartellonistica e informative.

Cosa controllare su ogni impianto che segui

1) Chiedi la planimetria con il campo visivo di ogni telecamera, non lo schema elettrico: la differenza fra i due documenti è dove stanno le sanzioni. 2) Chiedi il documento che motiva il tempo di conservazione. Se non esiste, il numero in informativa è una dichiarazione senza fondamento, ed è quello che è costato qui. 3) Verifica che l'informativa ai lavoratori esista e sia datata prima dell'accensione, non dopo. 4) Ricorda che l'accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto legittima il controllo a distanza sul piano giuslavoristico, ma non fornisce da solo la base giuridica del trattamento: qui l'accordo del 2007 c'era, e la sanzione è arrivata lo stesso.

Fonte ufficiale:Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 3 settembre 2026, registro n. 619, doc. web n. 10294255

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