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Provv. Garante 10/06/2021 · art. 7 GDPR

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Sanzione 20 ottobre 2026 6 min

Due PEC con tutti gli indirizzi in chiaro: 2.000 euro alla Federazione dei Biologi

Una comunicazione collettiva parte senza copia nascosta e ogni iscritto vede l'indirizzo degli altri. La Federazione dice che il sistema PEC non permetteva il CCN: per il Garante resta una comunicazione di dati a terzi senza base giuridica

Che cosa è successo

Il 21 e il 24 luglio 2025 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha inviato due messaggi di posta elettronica certificata a un gruppo numeroso di iscritti, con tutti gli indirizzi nel campo dei destinatari: ognuno vedeva quelli degli altri. Una biologa ha presentato reclamo. La Federazione ha spiegato che si era trattato di un errore materiale e che il sistema PEC usato non consentiva di inserire i destinatari in copia nascosta. Con il provvedimento n. 763 del 7 ottobre 2026, pubblicato il 20 ottobre, il Garante l'ha sanzionata per 2.000 euro, contestando gli artt. 5 e 6 del GDPR e l'art. 2-ter del Codice privacy.

La sanzione è bassa e il Garante lo spiega: violazione episodica, dovuta a errore umano, solo indirizzi email e nessun dato particolare, nessun precedente, buona collaborazione e misure correttive già adottate. Ma il provvedimento è stato pubblicato lo stesso, proprio per la platea ampia di destinatari, e il principio che afferma vale per tutti.

Perché un indirizzo visibile è una comunicazione di dati

Un indirizzo email nominativo è un dato personale. Metterlo nel campo «A» o «CC» di un messaggio collettivo significa comunicarlo a tutti gli altri destinatari, cioè a terzi. Per farlo serve una base giuridica, e per un ente pubblico, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice, una norma che lo preveda. Non basta che i destinatari siano colleghi della stessa professione, né che l'invio sia stato un errore: l'errore spiega la gravità, non rende lecito il trattamento.

  • Il limite tecnico dello strumento non è una giustificazione: se il sistema non permette la copia nascosta, si cambia modo di inviare.
  • Le alternative sono semplici: invii singoli, stampa unione, una piattaforma di invio massivo, una lista di distribuzione che non espone gli indirizzi.
  • Gli indirizzi nominativi pesano più di quelli generici: nome.cognome@ dice chi è la persona, info@ no.
  • Un invio con i destinatari in chiaro è anche una violazione di riservatezza: va valutata come data breach e annotata nel registro delle violazioni, anche se non si notifica.
  • La regola va scritta e insegnata: chi manda le circolari spesso non è chi ha scritto le procedure privacy.

Il controllo da fare oggi in ogni studio e in ogni ente

Chiedete a chi manda le comunicazioni collettive di mostrarvi l'ultimo invio a più di cinque persone. Guardate il campo dei destinatari. Se gli indirizzi sono in chiaro, il problema esiste già; se sono in copia nascosta, chiedete se è una regola scritta o un'abitudine di quella persona. Poi fate la stessa domanda per la PEC, che spesso passa da un altro programma e da un'altra persona.

Il caso interessa in particolare gli ordini professionali, le associazioni, le scuole, gli amministratori di condominio e chiunque scriva periodicamente a una lista di persone che non si conoscono fra loro. Sono gli invii in cui l'errore è più facile, perché la stessa operazione si ripete decine di volte e prima o poi qualcuno la fa con fretta.

Nel fascicolo del cliente bastano tre righe: quale strumento si usa per le comunicazioni collettive, se impedisce di esporre gli indirizzi o se dipende da chi scrive, e quando è stata fatta l'ultima formazione a chi invia. Se la seconda risposta è «dipende da chi scrive», è lì che va messa la misura.

Fonte ufficiale:Garante per la protezione dei dati personali — provvedimento n. 763 del 7 ottobre 2026 [doc. web 10309222]Fonte ufficiale:Federprivacy — PEC con gli indirizzi dei destinatari in chiaro: il Garante multa la Federazione degli Ordini dei Biologi

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