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Sanzione 12 ottobre 2026 5 min

Garante, 16,7 milioni a Wind Tre: telemarketing nonostante le opposizioni e contratti attivati a insaputa dei clienti

Divieto definitivo di trattare i dati raccolti senza consenso e misure obbligatorie sulla rete di vendita. Decisione del 5 giugno 2026, pubblicata dall'EDPB il 12 ottobre

TL;DR

Con decisione definitiva del 5 giugno 2026, pubblicata dall'EDPB il 12 ottobre, il Garante ha inflitto a Wind Tre S.p.A. una sanzione di 16,7 milioni di euro. Telefonate promozionali dopo l'opposizione o senza consenso valido, contratti attivati a insaputa delle persone, misure tecniche e controlli sulla rete di vendita insufficienti, richieste degli interessati non gestite in modo efficace. Oltre alla sanzione: divieto definitivo di trattare i dati raccolti senza consenso e ordine di rafforzare le misure. Articoli violati: 5, 6, 12, 15, 21, 24, 25 e 32 GDPR.

Come nasce il caso

L'istruttoria è partita da numerosi reclami e segnalazioni: contatti promozionali indesiderati e attivazione di contratti e servizi senza che gli interessati ne fossero al corrente. Il Garante ha esaminato i trattamenti per telemarketing, le procedure con cui i partner commerciali concludono i contratti e le misure con cui Wind Tre avrebbe dovuto impedire i trattamenti illeciti e dare seguito alle richieste degli interessati.

Che cosa ha accertato il Garante

  • OPPOSIZIONE IGNORATA. Persone che avevano esercitato il diritto di opposizione, o che non avevano dato un consenso valido, continuavano a ricevere comunicazioni promozionali (artt. 6 e 21).
  • CONTRATTI A INSAPUTA. In alcuni casi i contratti risultavano attivati senza che l'interessato lo sapesse, con un trattamento illecito dei suoi dati.
  • RETE DI VENDITA. Misure tecniche e organizzative e controlli sui partner commerciali inadeguati: i sistemi non impedivano in modo efficace i trattamenti illeciti.
  • DIRITTI. Le richieste degli interessati, compreso l'accesso, non venivano gestite con la tempestività dovuta (artt. 12 e 15).
  • ACCOUNTABILITY. Violazione dei principi di responsabilizzazione, protezione dei dati fin dalla progettazione e sicurezza (artt. 24, 25 e 32).

La rete di vendita non è un paravento

Il Garante lo dice in modo esplicito: chi vende attraverso reti commerciali complesse resta responsabile del rispetto del GDPR e deve adottare misure efficaci per impedire marketing illecito e attivazioni non autorizzate. Il contratto con l'agenzia non trasferisce la responsabilità del titolare.

Che cosa vuol dire per il DPO

Cinque controlli

Uno: l'opposizione al marketing deve propagarsi a tutti i sistemi e a tutti i partner, con una verifica periodica che una persona opposta non venga più contattata. Due: per ogni agenzia, un contratto art. 28 con istruzioni scritte sulle liste da usare e sul consenso da raccogliere. Tre: audit a campione sui contratti conclusi dalla rete, con prova della volontà del cliente. Quattro: tempi e procedura per le richieste degli interessati, con un registro che mostri le date. Cinque: le misure vanno documentate e riesaminate, perché sono quelle che l'autorità chiede per prime.

Non è la prima decisione del 2026 su Wind Tre: a luglio il Garante l'aveva già sanzionata per 1,7 milioni per una violazione di dati. Due provvedimenti diversi, con un filo comune: le misure tecniche e organizzative non tenevano il passo con la dimensione della rete.

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