Con la sentenza del 17 gennaio 2026 n. 984 (Pres. Tricomi, Rel. Pazzi), la Corte di Cassazione ha sancito il carattere perentorio del termine di 120 giorni per l'esercizio del potere sanzionatorio del Garante Privacy. Una pronuncia che fa chiarezza su una questione a lungo discussa.
Il caso
Il ricorrente contestava la qualificazione del termine come perentorio sostenendo la violazione dell'art. 143 Codice Privacy e dell'art. 8 Regolamento GDPR n. 2/2019. Il Garante, con ricorso incidentale, sosteneva al contrario che il termine fosse meramente ordinatorio.
La Cassazione ha rigettato entrambe le tesi alternative confermando il carattere perentorio. Oltre i 120 giorni il procedimento decade e la sanzione non puo' piu' essere irrogata.
Perche' e' rilevante per i DPO
- Chi assiste un cliente in un procedimento sanzionatorio del Garante puo' eccepire la decadenza una volta scaduti i 120 giorni
- Il calcolo del termine parte dalla contestazione formale, non da quando la denuncia arriva al Garante
- Vale anche per i procedimenti gia' avviati e non ancora chiusi alla data della sentenza
- La decadenza puo' essere rilevata anche di ufficio dal giudice in sede di opposizione
Cosa fare se sei in un procedimento
Documenta SEMPRE la data esatta della contestazione formale ricevuta dal Garante. E' il punto da cui parte il termine. Conserva la PEC di ricezione.
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