TL;DR per il DPO
Il consenso a RICEVERE la newsletter non copre il consenso a essere TRACCIATI all'apertura: sono due finalita' distinte e servono due scelte separate, non precompilate. La CNIL ha chiuso il periodo transitorio il 14 luglio 2026; il Garante italiano ha adottato linee guida analoghe con il provv. 284/2026. Un cliente italiano che invia a destinatari in Francia e' gia' nel perimetro dei controlli.
I tre punti che contano
- Comanda la finalita' del pixel, non il tipo di email. Un pixel a scopo commerciale inserito in una email transazionale - conferma d'ordine, spedizione, promemoria di appuntamento - resta soggetto al consenso. Non ci si mette al riparo cambiando la busta.
- Quasi tutti gli strumenti di invio hanno il tracciamento delle aperture ATTIVO PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA. Significa che la non conformita' e' lo stato di partenza: va disattivata o accompagnata dal consenso, non il contrario.
- L'analisi delle aperture per adattare frequenza, oggetto o contenuto dei messaggi, o per ricavare gusti e preferenze del destinatario, e' esattamente il tipo di uso che le linee guida italiane portano dentro il perimetro del consenso.
Cosa fare adesso, in pratica
1) Chiedi al cliente quale strumento usa per le newsletter e verifica se il tracciamento delle aperture e' attivo: nella maggior parte dei casi lo e', e nessuno lo sa; 2) separa le caselle: una per ricevere le comunicazioni, una per il tracciamento, entrambe non precompilate; 3) aggiorna l'informativa spiegando che si misurano le aperture, con quale finalita' e per quanto tempo si conservano i dati; 4) verifica la base contatti esistente: se e' stata tracciata senza consenso, va informata e messa in condizione di opporsi; 5) se il cliente invia anche in Francia, la priorita' e' immediata perche' li' il termine e' gia' decorso; 6) rivedi l'accordo art. 28 con il fornitore della piattaforma di invio.
Perche' conta per i tuoi clienti
E' il classico adempimento invisibile: nessuno ha deciso di tracciare le aperture, semplicemente lo strumento lo fa da solo dal giorno dell'attivazione. Per questo e' un'ottima verifica da proporre: richiede poco tempo, tocca un'attivita' che il cliente svolge ogni settimana, e il risultato e' quasi sempre una non conformita' reale e facilmente dimostrabile. Vale anche in ambito B2B.
Fonte ufficiale:CNIL - delibera n. 2026-042 del 12 marzo 2026, raccomandazione sui pixel di tracciamento nelle email (pubblicata il 14 aprile 2026); Garante per la protezione dei dati personali - provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, in G.U. n. 98 del 29 aprile 2026Stai cercando un gestionale per il tuo lavoro di DPO?
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