In due righe
Garante, provv. n. 613 del 3 settembre 2026 (doc. web n. 10291895): 5.508.000 euro a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., succursale italiana, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 21 e 24 GDPR. Un solo reclamante, almeno dieci notifiche commerciali in-app fra ottobre 2025 e maggio 2026.
I fatti stanno in poche righe. Fra il 2 ottobre e il 9 dicembre 2025 il cliente comunica al Servizio Clienti di non voler più ricevere comunicazioni commerciali, e in parallelo disattiva le notifiche dalle impostazioni dell'app. La banca, nelle proprie memorie, riconosce che la disattivazione era stata recepita dai sistemi interni ma «non era stata sincronizzata» con l'unità CRM che invia le comunicazioni. Le notifiche proseguono fino a maggio 2026, quando la banca interviene — dopo la richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garante.
La difesa che non ha retto, e perché riguarda anche te
La banca eccepisce che il reclamante non avrebbe usato i canali giusti: nell'informativa erano indicati un indirizzo dedicato ai diritti e quello del DPO, e se li avesse usati la richiesta sarebbe stata gestita come esercizio di un diritto ex artt. 15-22. Il Garante respinge il rilievo richiamando l'art. 12, che pone in capo al titolare l'onere di AGEVOLARE l'esercizio dei diritti, e le Linee guida EDPB 1/2022 sul diritto di accesso (versione 2.1, adottate il 28 marzo 2023): non esistono requisiti di formato, l'interessato non è tenuto a usare i canali indicati e può rivolgersi a un punto di contatto ufficiale del titolare. Il limite è solo quello degli indirizzi «del tutto casuali o apparentemente inesatti».
La frase del Servizio Clienti che è diventata una violazione dell'art. 24
Il 10 dicembre 2025 il Servizio Clienti risponde al cliente che si possono regolare solo le comunicazioni via email, che l'app «è uguale per tutti i clienti» e che le notifiche pop-up non si possono rimuovere: se non le vuole, può ignorarle. Il Garante osserva che questa affermazione è smentita dagli interventi tecnici che la banca stessa ha poi eseguito per bloccare quelle notifiche. Il disallineamento fra ciò che l'azienda fa e ciò che l'azienda dice all'esterno viene qualificato come conseguenza di misure organizzative inadeguate — ed è la seconda violazione, quella degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 24. Il Servizio Clienti, scrive l'Autorità, è il primo punto di contatto fra interessati e titolare.
Come si arriva a 5,5 milioni partendo da un solo interessato:
- Gravità intrinseca BASSA: una sola persona coinvolta, dati di contatto, violazione colposa, finalità di marketing (Linee guida EDPB 4/2022 del 24 maggio 2023, punto 60)
- Durata: sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026
- Fatturato del titolare superiore a 500 milioni di euro: si applica l'art. 83, par. 5, con massimo al 4% del fatturato mondiale 2025
- Attenuante: misure adottate in pendenza di istruttoria per far cessare la violazione
- Aggravante: responsabilità di grado medio per mancata formazione adeguata del Servizio Clienti
- Aggravante: precedente provvedimento n. 413 del 10 luglio 2025 (doc. web n. 10168555) per violazioni pertinenti
Cosa controllare lunedì mattina, su ogni cliente
1) Chiedi l'elenco dei sistemi che inviano comunicazioni commerciali e di quelli che registrano l'opposizione: se non sono lo stesso sistema, chiedi come e ogni quanto si allineano, e chiedi la prova dell'ultimo allineamento. 2) Verifica che l'opposizione manifestata a un canale non dedicato — centralino, sportello, chat, social — arrivi comunque a chi tratta: quel percorso va scritto in procedura, non lasciato al buon senso dell'operatore. 3) Controlla che a ogni esercizio di diritto segua un riscontro entro un mese ex art. 12, par. 3: qui la banca ha corretto il dato ma non ha mai risposto, e il mancato riscontro è stato contestato a parte. 4) Metti il front line nel piano di formazione: il Servizio Clienti è un trattamento, non un centralino.
Un avvertimento sulla lettura del numero
Il provvedimento è stato adottato il 3 settembre e pubblicato l'11 settembre 2026. Resta aperta alla Società la facoltà di definire la controversia pagando la metà della sanzione (art. 166, comma 8, del Codice) e quella di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, ex art. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 150/2011. Alla data di questo articolo non risulta pubblicamente quale strada sia stata scelta: il 5.508.000 va quindi letto come importo ingiunto, non come importo definitivamente incassato.
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