In breve
Con il provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026 il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da un'azienda sanitaria ligure che geolocalizzava i propri automezzi rilevando la posizione ogni 60 secondi. Sanzione di 6.000 euro, con facoltà di definire pagando la metà entro 30 giorni. La segnalazione era partita da un autista sospeso all'esito di un procedimento disciplinare fondato su quei dati.
Come è arrivata al Garante
Un autista in servizio presso l'azienda ha lamentato di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione, sulla base dei dati raccolti dal sistema di localizzazione satellitare installato sull'autovettura aziendale. Sosteneva che la raccolta fosse avvenuta senza le condizioni di legittimità dell'art. 4 della legge 300/1970 e senza le informazioni dovute, segnalando anche l'assenza sul veicolo delle vetrofanie che segnalassero la geolocalizzazione.
C'è un dettaglio che nel provvedimento occupa poche righe e che meriterebbe un articolo a parte: per giustificare i propri spostamenti nel procedimento disciplinare, il lavoratore ha trasmesso all'azienda — su richiesta di quest'ultima — una certificazione medica con l'indicazione delle patologie di cui soffriva e le copie degli scontrini di acquisto di alcuni farmaci. Un sistema pensato per la gestione della flotta è finito così a raccogliere dati sulla salute. Segnalazioni analoghe sono poi arrivate da altri dipendenti e sono state trattate congiuntamente.
L'azienda si era mossa, e non è bastato
Non è il caso di chi non aveva fatto niente. L'azienda aveva un verbale di intesa con la RSU e le organizzazioni sindacali sottoscritto in via definitiva il 3 luglio 2018, un regolamento per l'utilizzo degli automezzi pubblicato sulla intranet, e apposite linee guida per l'uso del GPS approvate con deliberazione n. 88 dell'8 febbraio 2019, disponibili in Amministrazione Trasparente. Il passaggio dell'art. 4 dello Statuto, insomma, c'era.
Non è bastato perché la questione non era l'autorizzazione a installare, ma come il sistema era configurato.
Perché sessanta secondi sono troppi
Il Garante osserva che un intervallo di rilevazione così ristretto — tenuto conto anche delle norme sulla circolazione e delle condizioni del traffico — permetteva di ricostruire gli spostamenti dei dipendenti in modo sostanzialmente continuativo, dando luogo a trattamenti pervasivi. Il sistema consentiva inoltre l'accesso in tempo reale alla posizione geografica del veicolo, e non permetteva agli autisti di disattivare il dispositivo neppure durante le pause o in situazioni di emergenza.
Non è una novità: il provvedimento richiama espressamente la decisione del 19 luglio 2018, n. 427, relativa a veicoli usati per il trasporto di rifiuti speciali e pericolosi, con cui era già stata ritenuta sproporzionata una periodicità di 120 secondi. Sessanta è la metà.
L'argomento che non ha funzionato
L'azienda aveva sostenuto che il personale trasporta materiali pericolosi o deperibili — farmaci, campioni biologici — e che il monitoraggio serviva a garantirne integrità e sicurezza. Il Garante non ha trovato agli atti alcuna correlazione effettiva fra un monitoraggio così stringente dell'autista e i benefici prospettati sui materiali trasportati. Una correlazione del genere l'Autorità l'aveva invece riconosciuta in un contesto radicalmente diverso — le attività di polizia e la gestione di situazioni di criticità ed emergenza — nel provvedimento n. 181 del 29 marzo 2018. La differenza non è il settore: è se il tempo stretto serve davvero a qualcosa che si possa dimostrare.
Il criterio da portarsi a casa
Nel provvedimento il Garante ricorda le condizioni che rendono accettabile la localizzazione dei veicoli nel rapporto di lavoro: attivare il sistema solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità; consentire di regola la disattivazione durante le pause e fuori dall'orario di lavoro; trattare di regola in forma pseudonimizzata, con informazioni non direttamente identificative; memorizzare i dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati alle finalità, escludendo di regola il monitoraggio dei percorsi effettuati. È richiamata anche la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro con le indicazioni operative sui provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4.
L'azienda, nel corso dell'istruttoria, ha portato l'intervallo di rilevazione a 15 minuti. Il Garante lo ha definito un cambiamento apprezzabile in un'ottica di proporzionalità, responsabilizzazione e tutela della dignità dei lavoratori, e ne ha tenuto conto nella quantificazione della sanzione.
Le disposizioni violate
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 6, 25, 35 e 88 del Regolamento, nonché degli articoli 113 e 114 del Codice. Vale la pena fermarsi sull'articolo 35: fra le violazioni c'è la mancata valutazione d'impatto. Un sistema che segue i dipendenti minuto per minuto è esattamente il caso in cui la valutazione andava fatta prima, non discussa dopo.
Fonte ufficiale:Garante per la protezione dei dati personali — provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026 (doc. web 10259916)Stai cercando un gestionale per il tuo lavoro di DPO?
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