Il 15 agosto 2026 è entrata in vigore la Cyberbeveiligingswet, la legge con cui i Paesi Bassi attuano la direttiva NIS2. Era stata approvata dal Senato il 7 luglio e sostituisce la precedente Wbni, che viene abrogata.
Rientrano nell'ambito diretto circa ottomila organizzazioni: quelle che operano in un settore degli allegati I o II della direttiva, sono medie o grandi imprese e forniscono servizi nell'Unione. Alcune entità ad alto rischio rientrano a prescindere dalla dimensione.
Il numero che conta è un altro
Attraverso la responsabilità sulla catena di fornitura, la legge arriva a circa centotrentatremila piccole e medie imprese olandesi. Non perché siano soggette: perché forniscono qualcuno che lo è, e quel qualcuno dovrà pretendere da loro garanzie che oggi non ha.
È lo stesso meccanismo che il GDPR ha innescato con l'art. 28: l'obbligo formale sta in capo a pochi, ma le richieste contrattuali si propagano a valle. Chi assiste PMI se ne accorgerà dai questionari che i clienti cominceranno a ricevere dai propri committenti.
Cosa si applica da subito
- obbligo di registrazione presso l'autorità competente
- dovere di diligenza sulle misure tecniche e organizzative
- obbligo di notifica degli incidenti
- obblighi di governo in capo agli organi di vertice, che ne rispondono direttamente
Su quest'ultimo punto vale la pena soffermarsi: NIS2 sposta la responsabilità sul consiglio di amministrazione, che deve approvare le misure e vigilare sulla loro attuazione. Non è un adempimento delegabile all'informatica.
Nessun periodo di grazia
Gli studi legali che hanno commentato la legge concordano su un punto: non è previsto alcun periodo transitorio. Dal 15 agosto gli obblighi sono esigibili, e chi non si è mosso prima è già in ritardo.
Perché riguarda anche chi non lavora nei Paesi Bassi
NIS2 va attuata da tutti gli Stati membri, e le date di recepimento sono scaglionate. Quella olandese è un'anteprima di ciò che arriverà altrove: stessa struttura di obblighi, stessa propagazione lungo la catena, stessa responsabilità degli amministratori.
Per un DPO il punto di attenzione è la sovrapposizione con l'art. 33 del GDPR. Un incidente può far scattare due notifiche, a due autorità diverse, con termini e destinatari diversi: quella di sicurezza secondo NIS2 e quella di violazione dei dati personali secondo il regolamento. Sono obblighi distinti, e uno non assorbe l'altro.
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