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Piattaforma 23 agosto 2026 5 min

Il rischio si valuta dentro il registro, e ogni funzione si trova scrivendo una parola

Nella scheda del trattamento arriva la valutazione del rischio dell’art. 32 su tre dimensioni; in tutta l’applicazione arriva una ricerca che si apre con Ctrl K e porta a 29 destinazioni, comprese quelle che vivono dentro la scheda del cliente

TL;DR

Nella scheda del trattamento si valuta il rischio su tre dimensioni — accesso illecito, modifica indesiderata, perdita o indisponibilità — ciascuna per probabilità e gravità. La sintesi prende il grado più alto, non la media. E dovunque ti trovi, Ctrl K apre una ricerca che raggiunge 29 destinazioni scrivendo una parola sola.

Quattro funzioni mancanti, tre delle quali c’erano

Una DPO ha usato la piattaforma per qualche giorno e ha mandato un elenco di cose che, secondo lei, non c’erano: il registro delle violazioni, la valutazione del rischio, il caricamento dei documenti e i prezzi. Tre di quelle quattro c’erano da mesi. I prezzi stanno in una pagina raggiungibile dal menu; le violazioni e i documenti stanno dentro la scheda del cliente, che è il posto giusto perché una violazione riguarda un titolare e non lo studio.

Si poteva rispondere spiegando dove sono. Sarebbe stata la risposta sbagliata. Se una professionista esperta cerca e non trova, il problema non è la professionista: è che le sezioni annidate dentro un cliente non compaiono da nessuna parte finché un cliente non lo apri. Quindi ne sono uscite due cose: la funzione che mancava per davvero, e un modo per trovare tutte le altre.

Il rischio dell’art. 32, nel registro dove serve

L’art. 32, par. 1, chiede misure adeguate «tenendo conto» del rischio «di varia probabilità e gravità», e il par. 2 dice quali eventi guardare: distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati. Fino a ieri nel registro si scrivevano le misure senza dire da che cosa proteggevano. Adesso ogni trattamento ha tre righe — accesso illecito ai dati, modifica indesiderata, perdita o indisponibilità — e per ciascuna si indica quanto è probabile e quanto sarebbe grave, su quattro gradi: trascurabile, limitato, significativo, massimo.

  • La sintesi prende il grado più alto fra le tre dimensioni, non la media: un rischio massimo di perdita dei dati non si compensa con un rischio trascurabile di modifica, e una media lo nasconderebbe.
  • Il rischio residuo — quello che resta dopo le misure — si compila solo se vuoi: è dietro una casella, perché dichiararlo senza averlo davvero stimato è peggio che lasciarlo vuoto.
  • Se il rischio risulta alto e nel trattamento non hai indicato nessuna misura, il modulo lo segnala. Non ti blocca: lo dice.
  • Quando il rischio è significativo o massimo compare un richiamo alla valutazione d’impatto dell’art. 35, e la valutazione già fatta viene ripresa dal modulo DPIA invece di essere ricompilata.

Una parola, e ci arrivi

Ctrl K, o Cmd K su Mac, apre una finestra di ricerca sopra qualunque pagina; c’è anche un pulsante in cima al menu, e uno nella barra superiore sul telefono. Si scrive una parola qualsiasi e compaiono le voci che le corrispondono, ordinate, con scritto sotto dove si trovano. Le destinazioni sono 29: 19 sezioni del menu e 10 temi che stanno dentro la scheda del cliente. Quando scegli uno di quei dieci, la ricerca chiede per quale cliente e ti ci porta; se il cliente è uno solo, non chiede niente.

  • Cerca l’etichetta in tutte e nove le lingue, non solo in quella attiva: chi ha imparato il mestiere sui testi inglesi scrive «breach» e trova le violazioni anche con l’interfaccia in italiano.
  • Capisce i numeri di articolo e le sigle: «art. 30», «art. 33», «72», «DPIA», «DSAR», «SCC», «RoPA», «Schrems».
  • Non si offende per il singolare o il plurale: «violazione» trova «Violazioni dei dati».
  • Trova anche i clienti per nome e per settore.
  • Non aggiunge nemmeno una lettura al database: l’elenco dei clienti è quello che il menu tiene già in memoria per contare le scadenze.

Quello che il programma non fa

Non stabilisce se il rischio sia alto ai sensi dell’art. 35, par. 1: la soglia del «rischio elevato» è una valutazione giuridica, si appoggia ai criteri del WP248 rev.01 e resta di chi firma. Non deduce le misure dal livello di rischio, e non decide se una DPIA sia obbligatoria: segnala che il caso merita di essere esaminato. La stima che inserisci è la tua, e come tale resta scritta nel registro.

Entrambe le aggiunte nascono da una prova gratuita e da una persona che si è presa il disturbo di scrivere che cosa non funzionava. Se qualcosa ti rallenta mentre lavori, dirlo serve davvero.

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