Che cosa è stato avviato, e quando
Il 19 marzo 2026 l'EDPB ha lanciato l'azione coordinata di enforcement (CEF) del 2026 sulla conformità agli obblighi di trasparenza e informazione degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR. Il tema era stato scelto nella plenaria di ottobre 2025, definendo il diritto a essere informati come il nucleo della trasparenza. Hanno aderito venticinque autorità europee. L'EDPB non impone un metodo unico: ciascuna autorità decide la forma — ispezioni formali, questionari inviati ai titolari, analisi delle informative pubblicate sui siti, verifiche su un settore. I risultati nazionali saranno aggregati e analizzati nella seconda metà del 2026, con un rapporto di sintesi e raccomandazioni.
Il motivo per cui questa azione è più scomoda delle precedenti non ha niente a che vedere con la severità delle autorità. Ha a che vedere con il fatto che la trasparenza è l'unico obbligo del regolamento che si valuta leggendo, dalla parte del lettore. Un registro dei trattamenti si giudica sulla completezza dei campi; una misura di sicurezza si giudica su quello che impedisce; un'informativa si giudica su se una persona qualsiasi, dopo averla letta, sa che cosa succede ai suoi dati. È una verifica che non richiede un'ispezione in sede: il testo è già pubblico, ed è pubblico da anni.
Conviene tenere distinti i tre articoli, perché vengono citati insieme e trattati come uno. L'art. 12 riguarda la forma: informazioni concise, trasparenti, intelligibili, facilmente accessibili, in un linguaggio semplice e chiaro. L'art. 13 riguarda il contenuto quando i dati li raccogli dalla persona. L'art. 14 riguarda il contenuto quando i dati ti arrivano da qualcun altro. Nella pratica italiana i primi due esistono quasi sempre, in qualche forma; il terzo, nella grande maggioranza dei casi, non esiste affatto.
- «Per il tempo necessario alle finalità indicate» non è un termine di conservazione: è la ripetizione della domanda sotto forma di risposta. L'art. 13, par. 2, lett. a) chiede il periodo, o i criteri per determinarlo.
- «I nostri partner», «fornitori selezionati», «società del gruppo» non sono categorie di destinatari. Una categoria si riconosce perché il lettore capisce di chi si tratta.
- La base giuridica va indicata per ciascuna finalità, non una volta in fondo per tutte. Quando le finalità sono cinque e le basi sono tre, l'abbinamento deve essere leggibile.
- Il trasferimento fuori dall'Unione va dichiarato con lo strumento che lo regge, e con l'indicazione di dove ottenerne copia.
- L'informativa dell'art. 14 va fornita entro un mese dall'ottenimento dei dati, o alla prima comunicazione con l'interessato se precedente.
L'art. 14 è quello che prende alla sprovvista
Dati che arrivano da terzi ci sono in quasi tutte le organizzazioni, e quasi nessuno li informa. Qualche esempio concreto: liste di contatti acquistate o scambiate; informazioni commerciali e creditizie su clienti e fornitori; dati di dipendenti ricevuti da un'altra società del gruppo; referenze fornite da un terzo in una selezione; anagrafiche estratte da registri pubblici; contatti di un referente comunicati dall'azienda per cui lavora; dati di un beneficiario forniti da chi stipula il contratto. In tutti questi casi l'interessato non ha mai parlato con te, e proprio per questo il regolamento vuole che tu lo cerchi: ha diritto di sapere che esisti e che hai i suoi dati.
Come prepararsi, senza aspettare il rapporto. Il primo esercizio è leggere la propria informativa come la leggerebbe un cliente, cioè una volta sola e senza voglia. Il secondo è metterla accanto al registro dei trattamenti e confrontare riga per riga: finalità, basi, destinatari, termini, trasferimenti. Se l'informativa dichiara quattro finalità e il registro ne elenca nove, una delle due è falsa, e non importa quale — l'incoerenza tra i due documenti è essa stessa il rilievo, perché dimostra che uno dei due non descrive la realtà.
Sul questionario, se arriva, un'avvertenza di metodo. La tentazione è rispondere descrivendo l'organizzazione come vorremmo che fosse. È un errore che si paga due volte: l'autorità confronta le risposte con i documenti, e la divergenza fra quello che hai scritto nel questionario e quello che c'è nel registro è un rilievo autonomo, aggiuntivo rispetto a quello di partenza. La risposta utile dice che cosa c'è, che cosa manca e con quale data sarà colmato. La seconda parte non è una debolezza: l'art. 24 chiede misure adeguate e aggiornate, non la perfezione raggiunta.
Una nota sul calendario, perché determina che cosa è ragionevole fare adesso. L'aggregazione dei risultati nazionali è prevista per la seconda metà del 2026 e il rapporto di sintesi arriverà dopo. Aspettarlo per muoversi è la scelta meno sensata di tutte: il rapporto dirà quali difetti le autorità hanno trovato nelle informative già pubblicate, cioè anche nella tua. Rileggerla prima costa un pomeriggio; rileggerla dopo un questionario costa la stessa cosa, con una data di scadenza addosso.
Fonte ufficiale:EDPB — Coordinated Enforcement FrameworkFonte ufficiale:Irish Computer Society — EDPB launches its CEF action for 2026 on transparency and information obligationsFonte ufficiale:McCann FitzGerald — Delete and Disclose: EDPB CEF 2025 & 2026Stai cercando un gestionale per il tuo lavoro di DPO?
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