TL;DR per il DPO
Se un tuo cliente riceve un reclamo e la tentazione e' rispondere 'e' un reclamo seriale, non ha interesse reale', questa decisione dice che quella strada e' stretta: l'abuso del diritto va provato in due componenti, oggettiva e soggettiva, secondo il test della Corte di giustizia. Se non le provi, il reclamo va esaminato nel merito.
Cosa e' successo
Il reclamo era stato presentato all'autorita' austriaca dall'organizzazione noyb per conto di una persona fisica, e riguardava i banner cookie del sito di Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), l'emittente pubblica belga. L'autorita' belga, in qualita' di autorita' capofila, ha proposto una bozza di decisione che archiviava il reclamo per presunto abuso degli artt. 77 e 80(1) del GDPR. L'autorita' austriaca, come autorita' interessata, si e' opposta: il reclamo non andava archiviato per motivi procedurali, andava deciso nel merito. La capofila ha scelto di non seguire l'obiezione e ha rimesso il caso all'EDPB.
Cosa ha deciso l'EDPB
L'EDPB ha ritenuto l'obiezione austriaca pertinente e motivata ai sensi dell'art. 4(24) del GDPR e in linea con le proprie linee guida 09/2020, e l'ha esaminata nel merito. Sulla base delle informazioni disponibili e applicando il test della Corte di giustizia sull'abuso del diritto, ha concluso che l'interessato non ha abusato dei propri diritti ex artt. 77 e 80(1): non erano dimostrate ne' la componente oggettiva ne' quella soggettiva richieste per provare l'abuso. Di conseguenza ha ordinato all'autorita' capofila di non archiviare il reclamo, di valutarlo nel merito e di sottoporre una nuova bozza di decisione alle autorita' interessate ai sensi dell'art. 60(3).
Perche' interessa a chi fa il DPO
- L'archiviazione per abuso del diritto non e' una scorciatoia: servono due componenti provate, non una valutazione di opportunita'
- Il fatto che il reclamo arrivi tramite un'organizzazione ex art. 80(1) non lo rende di per se' abusivo
- L'art. 65 e' un meccanismo di risoluzione delle controversie fra capofila e autorita' interessate: nei casi transfrontalieri la decisione dell'autorita' del paese del titolare non e' l'ultima parola
- Il caso e' partito da un banner cookie: la materia resta sotto osservazione in tutta Europa
Cosa farei con i clienti
- Nella procedura di gestione dei reclami, togli qualsiasi formula del tipo 'reclamo pretestuoso' come motivo di chiusura: se la usi, va documentata con i due elementi dell'abuso
- Se un cliente ha un banner cookie con il rifiuto piu' costoso dell'accettazione, questo e' un altro segnale che quella non e' una zona tranquilla
- Se il cliente e' un gruppo con stabilimento principale in un altro Stato membro, spiega che l'autorita' capofila puo' essere ribaltata: la valutazione va fatta sul merito fin dall'inizio
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