TL;DR per il DPO
Il Garante (provv. n. 342/2026) ha bloccato il monitoraggio dello stress e delle emozioni nei luoghi di lavoro: i dati sulla salute o sul percorso psicologico del personale non possono essere accessibili al datore, NEPPURE in forma aggregata, perche' in contesti piccoli l'aggregazione non impedisce la re-identificazione e l'effetto di sorveglianza resta. In parallelo, l'AI Act vieta i sistemi di IA che inferiscono le emozioni sul lavoro (art. 5, pratica vietata dal 2 febbraio 2025).
I tre punti che contano
- 'Aggregato' non significa 'sicuro': in un ufficio di 10 persone la media dello stress di reparto identifica eccome. Il Garante lo dice chiaramente: i dati psico-emotivi del personale non arrivano al datore in nessuna forma.
- Il benessere organizzativo ha strade lecite: survey anonime gestite da terzi indipendenti, sportelli di ascolto, medico competente. Cio' che non e' lecito e' il flusso continuo di dati emotivi verso chi gestisce carriere e contratti.
- AI Act art. 5: i sistemi di IA per inferire emozioni sul luogo di lavoro sono una PRATICA VIETATA (salvo ragioni mediche o di sicurezza). Chi propone ai clienti wearable, software di analisi del tono o telecamere 'emotive' per i dipendenti sta proponendo un illecito.
Cosa fare adesso, in pratica
Verifica con i clienti: 1) piattaforme di welfare/benessere e survey sul clima - chi vede i dati e con quale granularita'? 2) strumenti HR con 'sentiment analysis' o punteggi di engagement individuali - da rivedere subito; 3) qualsiasi progetto di IA che tocchi lo stato emotivo dei lavoratori va classificato: quasi sempre e' pratica vietata art. 5, non 'alto rischio'. Il template di classificazione del rischio nel generatore include proprio questo controllo.
Perche' conta per i tuoi clienti
Il mercato spinge strumenti di 'people analytics' sempre piu' invasivi, spesso venduti come welfare. Questo provvedimento da' al DPO un argomento netto: la linea non e' 'anonimizziamo un po'', e' che certi dati non devono proprio arrivare al datore. E con l'AI Act il perimetro e' ancora piu' rigido: sul riconoscimento delle emozioni al lavoro non c'e' base giuridica da cercare, c'e' un divieto.
Fonte ufficiale:Garante per la protezione dei dati personali - provvedimento n. 342/2026Stai cercando un gestionale per il tuo lavoro di DPO?
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