In due righe
Cass. civ., Sez. I, n. 22791/2026 e, dalla stessa udienza del 24 giugno 2026 e depositate il 31 agosto, nn. 24861 e 24862/2026. Il termine di 120 giorni della tabella «B» del regolamento del Garante n. 2/2019 è endoprocedimentale e perentorio, ma riguarda la NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE. Per l'ordinanza-ingiunzione finale non c'è decadenza: resta la prescrizione di cinque anni ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Due procedimenti, non due fasi
La sentenza n. 24861/2026 — che decide il ricorso della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. contro una sanzione di 20.000 euro per un articolo che identificava i figli maggiorenni di un condannato per abusi su minori — afferma che il procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori «si configura come un procedimento amministrativo ulteriore e distinto e non come un sub-procedimento o un'altra fase relativa al complessivo procedimento di trattazione del reclamo dell'interessato». Il termine di nove mesi prorogabili a dodici dell'art. 143 del Codice riguarda il reclamo; non segna «una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio».
La sentenza n. 24862/2026 nasce dal ricorso del Garante stesso contro una decisione di merito che gli aveva dato torto. K-City S.r.l. aveva fatto il responsabile esterno per il Comune di Formia, sulla sosta a pagamento, fra settembre 2019 e aprile 2020, senza un idoneo atto di nomina. Il Garante ottiene chiarimenti dal Comune il 3 febbraio 2020; chiede informazioni a K-City, che risponde il 13 luglio 2021; notifica la contestazione il 30 luglio 2021, diciassette giorni dopo. Il Tribunale di Roma aveva fatto decorrere i 120 giorni dal 3 febbraio 2020 e annullato l'ordinanza. La Cassazione cassa: il definitivo accertamento «non consiste nella semplice acquisizione della notizia, ma richiede la capacità del Garante di valutare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito». Una notizia che riguarda un terzo — il Comune — non fa decorrere il termine verso chi sarà sanzionato.
La scansione temporale, come risulta dalle tre pronunce:
- Fase di acquisizione e valutazione: nessun termine perentorio, ma niente ritardi ingiustificati da disfunzioni organizzative. È sindacabile dal giudice secondo ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso.
- Definitivo accertamento: richiede l'effettivo contraddittorio con chi verrà sanzionato, non la semplice notizia proveniente da terzi.
- Da lì, 120 giorni per notificare la contestazione. L'inosservanza estingue l'obbligazione pecuniaria.
- Dopo la contestazione tempestiva: nessun ulteriore termine di decadenza. Resta la prescrizione di cinque anni dalla commissione del fatto (art. 28, legge n. 689/1981).
- Per confronto, il modello generale dell'art. 14 della legge n. 689/1981: novanta giorni per i residenti in Italia, trecentosessanta per i residenti all'estero.
Cosa cambia per te, in concreto
1) Datare le risposte. Il momento in cui rispondi a una richiesta di informazioni ex art. 157 è, nel caso K-City, il momento che avvicina il definitivo accertamento: quella data va protocollata e conservata, perché è da lì che si misura la tempestività della contestazione. 2) Non costruire la difesa sul tempo trascorso fra la prima segnalazione e la contestazione: la Corte ha detto espressamente che la fase preistruttoria non ha un termine predeterminato. Resta aggredibile solo il ritardo dovuto a disfunzioni organizzative, e va dimostrato. 3) Ricordare che il tuo reclamo non decade: se il Garante supera i nove-dodici mesi, l'interessato ha il ricorso al giudice ordinario, e il potere sanzionatorio resta intatto. 4) Segnare in scadenzario i cinque anni dalla condotta, non dalla contestazione: è l'unico termine finale rimasto.
Da chi arriva questa lettura, e perché conta
La ricostruzione più dettagliata di queste tre sentenze è l'intervento del Segretario generale del Garante, Luigi Montuori, pubblicato su AgendaDigitale l'8 settembre 2026 e ripreso dalla newsletter dell'Autorità. È una lettura autorevole e documentata, con le citazioni riportate per pagina — ed è anche la lettura che l'Autorità dà di pronunce sui propri poteri. Chi deve impostare una difesa faccia riferimento al testo delle sentenze, non alla sintesi: il senso non cambia, ma l'accento su ciò che resta sindacabile — la ragionevolezza della fase preistruttoria — nel testo dell'Autorità è, comprensibilmente, meno marcato.
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