Le tue preferenze sui cookie

Provv. Garante 10/06/2021 · art. 7 GDPR

Usiamo cookie tecnici essenziali per far funzionare la piattaforma (login, sicurezza, sessioni). Vorremmo usare anche cookie analitici per capire come migliorarla.

Puoi accettare tutto, rifiutare tutto, oppure scegliere quali categorie attivare.Il tuo consenso è valido 6 mesi e puoi revocarlo in ogni momento dal footer.

Trovi tutto nella nostra informativa privacy.

Tutte le news
Normativa 20 settembre 2026 7 min

I 120 giorni non sono il termine per sanzionarti: sono il termine per contestarti

Tre sentenze della Prima Sezione civile — nn. 22791, 24861 e 24862 del 2026 — chiudono il dibattito sui tempi del Garante. Per chi si difende, l'argomento «hanno impiegato troppo» perde quasi tutto il suo spazio

In due righe

Cass. civ., Sez. I, n. 22791/2026 e, dalla stessa udienza del 24 giugno 2026 e depositate il 31 agosto, nn. 24861 e 24862/2026. Il termine di 120 giorni della tabella «B» del regolamento del Garante n. 2/2019 è endoprocedimentale e perentorio, ma riguarda la NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE. Per l'ordinanza-ingiunzione finale non c'è decadenza: resta la prescrizione di cinque anni ex art. 28 della legge n. 689/1981.

Due procedimenti, non due fasi

La sentenza n. 24861/2026 — che decide il ricorso della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. contro una sanzione di 20.000 euro per un articolo che identificava i figli maggiorenni di un condannato per abusi su minori — afferma che il procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori «si configura come un procedimento amministrativo ulteriore e distinto e non come un sub-procedimento o un'altra fase relativa al complessivo procedimento di trattazione del reclamo dell'interessato». Il termine di nove mesi prorogabili a dodici dell'art. 143 del Codice riguarda il reclamo; non segna «una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio».

La sentenza n. 24862/2026 nasce dal ricorso del Garante stesso contro una decisione di merito che gli aveva dato torto. K-City S.r.l. aveva fatto il responsabile esterno per il Comune di Formia, sulla sosta a pagamento, fra settembre 2019 e aprile 2020, senza un idoneo atto di nomina. Il Garante ottiene chiarimenti dal Comune il 3 febbraio 2020; chiede informazioni a K-City, che risponde il 13 luglio 2021; notifica la contestazione il 30 luglio 2021, diciassette giorni dopo. Il Tribunale di Roma aveva fatto decorrere i 120 giorni dal 3 febbraio 2020 e annullato l'ordinanza. La Cassazione cassa: il definitivo accertamento «non consiste nella semplice acquisizione della notizia, ma richiede la capacità del Garante di valutare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito». Una notizia che riguarda un terzo — il Comune — non fa decorrere il termine verso chi sarà sanzionato.

La scansione temporale, come risulta dalle tre pronunce:

  • Fase di acquisizione e valutazione: nessun termine perentorio, ma niente ritardi ingiustificati da disfunzioni organizzative. È sindacabile dal giudice secondo ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso.
  • Definitivo accertamento: richiede l'effettivo contraddittorio con chi verrà sanzionato, non la semplice notizia proveniente da terzi.
  • Da lì, 120 giorni per notificare la contestazione. L'inosservanza estingue l'obbligazione pecuniaria.
  • Dopo la contestazione tempestiva: nessun ulteriore termine di decadenza. Resta la prescrizione di cinque anni dalla commissione del fatto (art. 28, legge n. 689/1981).
  • Per confronto, il modello generale dell'art. 14 della legge n. 689/1981: novanta giorni per i residenti in Italia, trecentosessanta per i residenti all'estero.

Cosa cambia per te, in concreto

1) Datare le risposte. Il momento in cui rispondi a una richiesta di informazioni ex art. 157 è, nel caso K-City, il momento che avvicina il definitivo accertamento: quella data va protocollata e conservata, perché è da lì che si misura la tempestività della contestazione. 2) Non costruire la difesa sul tempo trascorso fra la prima segnalazione e la contestazione: la Corte ha detto espressamente che la fase preistruttoria non ha un termine predeterminato. Resta aggredibile solo il ritardo dovuto a disfunzioni organizzative, e va dimostrato. 3) Ricordare che il tuo reclamo non decade: se il Garante supera i nove-dodici mesi, l'interessato ha il ricorso al giudice ordinario, e il potere sanzionatorio resta intatto. 4) Segnare in scadenzario i cinque anni dalla condotta, non dalla contestazione: è l'unico termine finale rimasto.

Da chi arriva questa lettura, e perché conta

La ricostruzione più dettagliata di queste tre sentenze è l'intervento del Segretario generale del Garante, Luigi Montuori, pubblicato su AgendaDigitale l'8 settembre 2026 e ripreso dalla newsletter dell'Autorità. È una lettura autorevole e documentata, con le citazioni riportate per pagina — ed è anche la lettura che l'Autorità dà di pronunce sui propri poteri. Chi deve impostare una difesa faccia riferimento al testo delle sentenze, non alla sintesi: il senso non cambia, ma l'accento su ciò che resta sindacabile — la ragionevolezza della fase preistruttoria — nel testo dell'Autorità è, comprensibilmente, meno marcato.

Fonte ufficiale:Garante per la protezione dei dati personali — «Sanzioni privacy, la Cassazione chiarisce la regola dei 120 giorni», intervento di Luigi Montuori, doc. web n. 10294426 (8 settembre 2026)

Stai cercando un gestionale per il tuo lavoro di DPO?

DPO Workspace e' costruito da un DPO certificato. 30 giorni di prova gratuita.

Inizia gratis

Articoli correlati

Normativa
4settimane: il termine più corto d'Europa

Quattro settimane, e non un giorno di più: quanto si conservano i dati dei candidati in Olanda

Quattro settimane dalla fine della procedura sono il termine più corto d'Europa su questo dato, e non è un consiglio facoltativo: davanti a un reclamo è la prima cosa che l'autorità olandese verifica. La copia del documento d'identità è l'eccezione che spacca in tre il fascicolo del personale.

18 set 2026Nuovo 6 min
Normativa
10anni di documentazione tecnica, e due orologi diversi

Il regolamento sull'IA è un problema di conservazione, e quasi nessuno lo tratta come tale

Tutti leggono il regolamento come un esercizio di classificazione del rischio. Sotto c'è una serie di termini di conservazione concreti quanto quelli fiscali: documentazione dieci anni dall'immissione sul mercato, registrazioni almeno sei mesi, segnalazioni di incidente entro quindici, dieci o due giorni. Niente di tutto questo sta in un registro che ha una riga sola per «sistema di IA».

18 set 2026Nuovo 7 min
Normativa
16casi in cui la legge spagnola impone il DPO

Quando il DPO è obbligatorio in Spagna: i sedici casi dell'articolo 34

La Spagna è fra i pochi Stati ad aver elencato per legge i casi in cui il responsabile della protezione dei dati è obbligatorio. Sono sedici lettere, dalla a) alla o), e si sommano — non sostituiscono — alle tre ipotesi dell'art. 37, par. 1. L'errore più caro non sta nell'elenco: sta nel comma 2, perché chi nomina un DPO volontariamente resta soggetto allo stesso regime e deve comunicarlo all'AEPD in dieci giorni.

15 set 2026Nuovo 6 min