TL;DR
Il 5 ottobre 2026 il Presidente dell'UODO ha pubblicato indicazioni sulla soglia di notifica dell'art. 33, par. 1, dopo una serie di incidenti con accessi non autorizzati a banche dati di contraenti e sistemi di fatturazione. Se sono stati esposti solo dati di imprenditori già pubblici nel registro CEIDG (nome, ditta, NIP, indirizzo ufficiale), il rischio è di regola improbabile e la notifica può non servire. Se insieme a quei dati sono usciti il PESEL, dettagli di acquisti che rivelano la salute o altre categorie particolari, o informazioni finanziarie, la notifica è dovuta; con rischio elevato, anche la comunicazione agli interessati (art. 34). Sempre: valutazione del rischio documentata e motivi della mancata notifica nel registro interno.
Il contesto
Negli ultimi incidenti segnalati in Polonia, l'oggetto dell'accesso abusivo non erano archivi di clienti consumatori ma banche dati di contraenti e sistemi di fatturazione: elenchi di imprese e professionisti con cui si lavora. L'UODO chiede a ogni titolare una valutazione del rischio seria, caso per caso, il cui risultato decide se la notifica è dovuta.
Quando la notifica può non servire
Il caso tipico è quello degli imprenditori individuali i cui dati esposti coincidono con quelli liberamente consultabili nel registro pubblico CEIDG: nome e cognome, ditta, NIP, indirizzo ufficiale dell'attività. Secondo l'autorità, la perdita di riservatezza di questi dati, di regola, non offre a chi li ottiene nuove possibilità di danneggiare l'interessato. In Italia il parallelo più vicino sono i dati pubblici del registro delle imprese, ma la valutazione resta sempre da fare sul caso concreto.
Quando invece è dovuta
- PESEL, l'identificativo nazionale polacco: rischio di furto d'identità, frodi e debiti contratti a nome dell'interessato.
- DETTAGLI DI ACQUISTI O SERVIZI che rivelano lo stato di salute o altre categorie particolari: rischio per la vita privata, discriminazione, profilazione non autorizzata.
- INFORMAZIONI FINANZIARIE: rischio di frodi e di fatture o pagamenti falsi.
Non notificare non vuol dire non documentare
Anche quando il titolare conclude che la notifica non serve, resta obbligato a svolgere e documentare la valutazione del rischio e a indicare nel registro interno delle violazioni le ragioni della mancata notifica. Il GDPR chiede di documentare tutte le violazioni, notificate o no (art. 33, par. 5). Una decisione di non notificare senza traccia scritta è indifendibile in un controllo.
Che cosa vuol dire per il DPO
Cinque mosse per un incidente sul gestionale di fatturazione
Uno: ricostruire esattamente quali campi sono stati esposti, record per record, invece di ragionare sul «database» in astratto. Due: separare i dati già pubblici da tutto il resto (IBAN, importi, descrizioni delle prestazioni, recapiti personali, note). Tre: scrivere la valutazione con data, autore, criteri e conclusione, e riaprirla se emergono fatti nuovi. Quattro: tenere d'occhio le 72 ore, che decorrono dalla conoscenza della violazione e non dalla fine dell'analisi. Cinque: se l'incidente è presso un fornitore, verificare che abbia informato il titolare senza ritardo (art. 33, par. 2) e che il contratto lo preveda.
La lettura dell'UODO è coerente con le linee guida 9/2022 dell'EDPB sulla notifica delle violazioni: la soglia non è la gravità percepita dell'incidente ma il rischio per le persone. Il valore pratico dell'indicazione polacca sta negli esempi: dicono che cosa trasforma un elenco di contraenti in un problema da notificare.
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